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Capo IX – Della petizione di eredità

Art. 533

Nozione

L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [Codice civile 71, 73, 534, 2652, n. 7; Codice di procedura civile 22 , n. 1].

L’azione è imprescrittibile [Codice civile 948, 2934, 2946], salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni [Codice civile 1158].

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Art. 534

Diritti dei terzi

L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede [Codice civile 1147, 1415].

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri [Codice civile 815], se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente [Codice civile 2652, n. 7; 2690 , n. 4].

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Art. 535

Possessore di beni ereditari

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni [Codice civile 1148, 1149, 1150].

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l’erede subentra nel diritto di conseguirlo [Codice civile 2038].

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l’errore dipende da colpa grave [Codice civile 1147].

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