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TITOLO VIII – Dell’arricchimento senza causa

Art. 2041

Azione generale di arricchimento

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona [Codice civile 1769] è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [Codice civile 2037, 2038].

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Art. 2042

Carattere sussidiario dell’azione

L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto [Codice civile 1185, 1190, 1443, 1769, 2037, 2038].

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