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Capo II – Del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Art. 57

Attività del cancelliere

Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.

Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

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Art. 58

Altre attività del cancelliere

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 71], alla formazione del fascicolo d’ufficio [Codice di procedura civile 168] e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni [Codice di procedura civile 136, 731] e alle notificazioni prescritte dalla legge [Codice di procedura civile 137, 756] o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

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Art. 59

Attività dell’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [Codice di procedura civile 137] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

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Art. 60

Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili [Costituzione 28]:

1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;

2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

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