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Capo VI – Dell’arbitrato secondo regolamenti precostituiti

Art. 832

Rinvio a regolamenti arbitrali

La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

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Art. 833

Forma della clausola compromissoria

[La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza.]

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Art. 834

Norme applicabili al merito

[Le parti hanno facoltà di stabilire d’accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.]

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Art. 835

Lingua dell’arbitrato

[Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.]

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Art. 836

Ricusazione degli arbitri

[La ricusazione degli arbitri è regolata dall’articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.]

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Art. 837

Deliberazione del lodo

[Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.]

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Art. 838

Impugnazione

[All’arbitrato internazionale non si aplicano le disposizioni dell’articolo 829, secondo comma, dell’articolo 830, secondo comma, e dell’articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.]

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