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CAPO I-BIS - PRINCIPI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTIVI E DELLE PASSIVITÀ PER FINI DI VIGILANZA SULLA SOLVIBILITÀ

Art. 35-quater - Valutazione degli attivi e delle passività

1. L’impresa, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:

a) gli attivi all’importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;

b) le passività, all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

2. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l’impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

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