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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57 - Attività di riassicurazione

1. L’esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione.

2. L’impresa di riassicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività riassicurativa.

4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II.

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Art. 57-bis - Veicolo

1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:

a) la portata dell’autorizzazione;

b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;

c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;

d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo;

e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;

f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;

g) i requisiti di solvibilità.

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