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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 - Attività assicurativa

1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.

2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.

4. L’impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

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Art. 12 - Operazioni vietate

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell’attività assicurativa.

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