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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO

Art. 88 - Disposizioni applicabili

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

[2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione.]

3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l’attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell’assicurazione dei rami vita.

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Art. 89 - Disposizioni particolari

1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

2.  È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l’IVASS, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.

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Art. 90 - Schemi

1. L’IVASS, nel rispetto delle disposizioni di cui al codice civile, al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con regolamento determina:

a) gli schemi di bilancio;

b) il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione;

c) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle riserve tecniche;

d) le modalità di calcolo, ai fini della redazione del bilancio di cui ai Capi II e III, delle altre voci di bilancio.

2. L’IVASS, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all’articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all’articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L’IVASS può altresì stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.

3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall’IVASS con regolamento.

4. I poteri dell’IVASS sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei dati del bilancio consolidato, l’IVASS può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra autorità, l’IVASS ne richiede la collaborazione.

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