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CAPO II - BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 91 - Principi di redazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall’articolo 89.

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Art. 92 - Esercizio sociale e termine per l’approvazione

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall’impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all’attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.

3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall’impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all’IVASS, specificando le ragioni della proroga.

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Art. 93 - Deposito e pubblicazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 88, comma 1, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione.

[3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l’indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.]

4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

[5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita.]

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Art. 94 - Relazione sulla gestione

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:

a) l’evoluzione del portafoglio assicurativo;

b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione dell’impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;

f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

i) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

1-bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’impresa e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica dell’impresa, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell’impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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