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CAPO II - CONTRIBUTI DI VIGILANZA E DI GESTIONE

Art. 335 - Imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. Sono tenute a versare all’IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:

a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell’albo di cui all’articolo 14, comma 4;

b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo;

c) le imprese locali di cui all’articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell’albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell’albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;

d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell’albo di cui all’articolo 59, comma 4;

e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell’albo di cui all’articolo 60, comma 3.

2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente.

3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all’uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.

4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.

5. Il contributo, calcolato al netto dell’aliquota per oneri di gestione, è versato direttamente all’IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di amministrazione e viene considerato nell’ambito del fabbisogno per l’esercizio successivo.

6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

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Art. 336 - Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

1. Ciascun iscritto al registro di cui all’articolo 109 è tenuto al pagamento all’IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera f). Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.

2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.

3. Si applica l’articolo 335, commi 5 e 6. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

3-bis. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all’articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività.

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Art. 337 - Periti assicurativi

1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.

2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP.

3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di amministrazione e viene considerato nell’ambito del fabbisogno per l’esercizio successivo.

4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6.

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