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CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE

Art. 108 - Attività di distribuzione

1. L’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa è riservata alle imprese di cui all’articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui all’articolo 109. Il registro indica gli Sati membri in cui l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

2. Fatta salva l’ipotesi in cui l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da imprese e relativi dipendenti, tale attività non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.

3. È inoltre consentita l’attività agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall’articolo 116.

4. L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione, anche a titolo accessorio, e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

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Art. 108-bis - Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

1. È istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l’organizzazione dell’Organismo. L’Organismo promuove altresì la diffusione dei principi di correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità:

a) l’istituzione dell’Organismo avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

b) il procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà;

c) il passaggio all’Organismo di funzioni e competenze attribuite in via transitoria all’IVASS;

d) le modalità attraverso le quali l’Organismo riscuote e gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro di cui all’articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell’articolo 336 del medesimo Codice;

e) la vigilanza dell’IVASS sull’Organismo di cui alla lettera a).

2. L’Organismo è sottoposto al controllo dell’IVASS che, con regolamento, disciplina le modalità di esercizio del controllo, inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo, con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate e l’efficacia dell’attività svolta in relazione alle funzioni affidate.

3. L’Organismo è finanziato mediante una quota del contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di cui all’articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all’IVASS e successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 1.

4. L’IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l’Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l’IVASS per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l’esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.

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Art. 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

1. L’IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 

1-bis. L’impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell’ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all’IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall’IVASS con regolamento.

1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall’IVASS con regolamento di cui al comma 1.

2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;

b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;

c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;

f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies).

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell’articolo 106, è necessaria l’iscrizione al registro del titolare del dominio.

3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione è tenuto a dare all’impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).

4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l’intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l’esercizio dell’attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l’impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l’esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-quater. L’IVASS fornisce tempestivamente all’AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell’alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell’articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.

4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell’iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. L’avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall’IVASS.

4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:

a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell’intermediario e l’importo di tale partecipazione;

b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l’intermediario;

c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.

4-octies. L’iscrizione al registro di cui all’articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l’applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.

6. L’IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.

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Art. 109-bis - Regime applicabile agli intermediari assicurativi a titolo accessorio

1. L’intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione del registro prevista all’articolo 109, comma 2, lettera f), agisce su incarico di una o più imprese di assicurazione. Laddove sia una persona fisica è tenuto ad osservare i requisiti di cui all’articolo 110, commi 1 e 3. Nell’ipotesi in cui sia una persona giuridica rispetta i requisiti di cui all’articolo 112, commi 1, 2 e 3.

2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera f), l’intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate ed accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall’IVASS, con il quale sono altresì disciplinate le relative modalità di registrazione.

3. L’intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all’articolo 117. L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l’intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall’articolo 118, comma 1.

4. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6, nonché degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti all’attività di intermediazione nei locali dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall’articolo 116 e seguenti.

5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro previste all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono soggetti alle norme applicabili agli addetti all’attività di intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e) del citato articolo 109.

6. L’IVASS con regolamento disciplina le modalità applicative del presente articolo.

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Art. 110 - Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche

1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall’IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche.L’IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l’iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova valutativa.

3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell’indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

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Art. 111 - Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell’impresa, direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall’impresa per conto della quale tali soggetti operano.

2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta.

3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.

4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.

5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l’intermediario di cui alle sezioni del registro previste all’articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza.

5-bis. L’IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.

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Art. 112 - Requisiti per l’iscrizione delle società

1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Italia;

b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;

e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.

3. Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

4. Qualora eserciti la distribuzione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo stabilito con regolamento adottato dall’IVASS. È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse iscritte alla medesima sezione e di dotarsi di una organizzazione adeguata.

5. È altresì necessario il possesso dei requisiti di cui all’articolo 111, commi 3 e 4, in capo alle persone fisiche addette all’attività di intermediazione della società di cui alla sezione e) del registro di cui all’articolo 109, comma 2. È in ogni caso preclusa l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.

5-bis. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell’ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa.

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Art. 113 - Cancellazione

1. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:

a) radiazione;

b) rinunzia all’iscrizione;

c) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;

d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;

e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’IVASS; 

f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;

g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.

2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall’impresa o, rispettivamente, dall’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all’impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e).

3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.

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Art. 114 - Reiscrizione

1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

2. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.

4. Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l’idoneità già conseguita ai sensi dell’articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.

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Art. 114-bis - Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112

1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l’adeguata attuazione.

2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l’adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all’IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.

3. L’IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all’impresa richiesti per l’osservanza dei commi 1 e 2.

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Art. 115 - Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

1. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo 112, comma 3.

2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che è composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, da un funzionario dell’IVASS, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

3. Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’IVASS ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.

4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.

5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

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SEZIONE I - Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della Repubblica

Art. 116 - Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi

1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), indicano nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l’estensione dell’operatività nello Stato membro nel quale intende operare l’intermediario che di tale collaborazione si avvale.

3. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota, mediante annotazione integrativa dell’iscrizione al registro, l’indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 108, comma 1.

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Art. 116-bis - Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro

1. L’intermediario di cui all’articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni:

a) il nome o ragione sociale dell’intermediario, l’indirizzo o la sede legale e i dati relativi all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 109;

b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di intermediazione in altro Stato membro;

d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante. L’intermediario può iniziare ad esercitare l’attività nello Stato membro ospitante dal momento in cui l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo informa dell’avvenuta ricezione da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi dà notizia di tale operatività nel registro.

3. L’intermediario è tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell’Autorità competente e tramite il sito internet dell’AEAP, mediante appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2.

4. L’intermediario comunica all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno trenta giorni prima della relativa attuazione. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l’autorità competente dello Stato membro ospitante.

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Art. 116-ter - Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. L’intermediario di cui all’articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:

a) il nome o ragione sociale dell’intermediario, l’indirizzo o la sede legale e i dati relativi all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 109 dell’intermediario;

b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di intermediazione in altro Stato membro;

d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;

e) l’indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti;

f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.

2. Fatto salvo il caso in cui l’IVASS abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell’intermediario in relazione all’attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all’autorità competente dello Stato membro ospitante.

3 L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all’intermediario l’avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l’accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l’intermediario è tenuto a rispettare per l’esercizio dell’attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell’Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell’AEAP.

4. L’intermediario può altresì iniziare ad esercitare l’attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.

5. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all’intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante.

6. L’intermediario comunica all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l’autorità competente dello Stato membro ospitante.

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SEZIONE II - Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro

Art. 116-quater - Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica

1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell’Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all’articolo 116-bis.

2. L’intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l’attività sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell’Autorità dello Stato di origine la comunicazione dell’avvenuta notifica all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.

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Art. 116-quinquies - Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

1. L’accesso all’attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell’Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all’articolo 116-ter.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le disposizioni di interesse generale che l’intermediario è tenuto a rispettare per l’esercizio dell’attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell’Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell’AEAP.

3. L’intermediario può iniziare a svolgere l’attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell’Autorità dello Stato membro d’origine la comunicazione dell’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. L’IVASS verifica che l’attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di attuazione. A tal fine, l’IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all’autorità dello Stato membro d’origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.

5. L’IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all’attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.

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SEZIONE III - Ripartizione di competenze: accordi tra Autorità ai fini dell’esercizio della vigilanza

Art. 116-sexies - Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante

1. Nell’ipotesi in cui l’attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l’esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all’autorità dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.

2. Laddove ricorra l’ipotesi di accordo di cui al comma 1, l’IVASS, se agisce in qualità di autorità dello stato membro d’origine, informa tempestivamente l’intermediario interessato e l’AEAP.

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SEZIONE IV - Violazioni in caso di esercizio dell’attività in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento

Art. 116-septies - Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi

1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di ritenere che l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per l’esercizio di tale attività, ne informa l’Autorità dello Stato membro d’origine.

2. Nell’ipotesi in cui, nonostante le misure adottate dall’autorità dello Stato membro di origine o in caso di inadeguatezza o assenza di tali misure, l’intermediario continui ad operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli interessi generali degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato assicurativo e riassicurativo italiano, l’IVASS può, dopo aver informato l’Autorità dello stato membro di origine, adottare misure idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarità, ivi inclusa la possibilità di vietare all’intermediario interessato la prosecuzione dell’esercizio dell’attività sul territorio della Repubblica.

3. L’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. Nel caso in cui si renda necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative l’IVASS può adottare ogni misura non discriminatoria idonea a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio della Repubblica, ivi inclusa l’adozione di un provvedimento che vieti l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.

5. Le misure adottate dall’IVASS in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e oggetto di comunicazione all’intermediario interessato, nonché senza indugio all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’AEAP e alla Commissione europea.

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Art. 116-octies - Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento

1. L’IVASS qualora, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, accerta che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo, che eserciti l’attività in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di attuazione, può adottare misure idonee.

2. Laddove l’IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l’IVASS, in qualità di Autorità dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine, ai fini dell’adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle irregolarità commesse.

3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di inadeguatezza delle stesse, l’intermediario continui ad agire nel territorio della Repubblica in modo contrario all’interesse generale degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo italiano, l’IVASS può, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di nuove irregolarità, ivi inclusa l’adozione di un provvedimento motivato che vieti la continuazione dell’esercizio dell’attività sul territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di intermediario di altro Stato membro.

4. L’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti equivalenti adottati dallo Stato membro d’origine risultano inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l’IVASS può adottare misure idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle irregolarità commesse sul territorio italiano, ivi inclusa l’adozione nei confronti dell’intermediario, anche a titolo accessorio, di un provvedimento di divieto dell’esercizio dell’attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.

6. Le misure adottate dall’IVASS in conformità al presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate all’intermediario interessato, nonché senza indugio all’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’AEAP e alla Commissione europea.

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Art. 116-novies - Violazione degli obblighi nell’esercizio di libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani

1. L’IVASS può adottare, nei confronti di intermediari con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione dell’autorità competente dello stato membro ospitante, misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse nell’esercizio dell’attività di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri. Dell’adozione di tali misure l’IVASS informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante.

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Art. 116-decies - Poteri legati alle disposizioni nazionali di interesse generale

1. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure non discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarità commesse nel territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di interesse generale di cui all’articolo 116-undecies, ivi inclusa l’adozione di misure che vietino all’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di esercitare l’attività, in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica.

2. L’IVASS, in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, può adottare misure dirette a vietare l’esercizio da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in altro Stato membro dell’attività sul territorio della Repubblica, in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, qualora l’attività sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio della Repubblica, al fine di sottrarsi all’applicazione delle disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al contempo, tale attività pregiudichi l’efficace funzionamento dei mercati assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla tutela degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, l’IVASS, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, può adottare nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

4. L’IVASS può rinviare la questione all’AEAP e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

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Art. 116-undecies - Pubblicazione delle norme di interesse generale

1. L’IVASS rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di distribuzione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi inclusa l’eventuale informativa riguardante l’imposizione di disposizioni più stringenti nei confronti dei distributori nell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica.

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