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CAPO II - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 58 - Autorizzazione

1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.

2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.

3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.

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Art. 59 - Requisiti e procedura

1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) l’impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 66-sexies, comma 1, lettera d), di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione che per le imprese captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore ad euro 1.200.000;

c-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità previsto all’articolo 45-bis;

c-ter) l’impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo 47-bis;

d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme all’articolo 14-bis, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e); il programma descrive, altresì, il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese cedenti;

e) i titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 68;

e-bis) l’impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I, e agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies e 30-septies;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i responsabili delle funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L’IVASS nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui all’articolo 58.

4. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all’impresa interessata. L’impresa indica negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.

5. L’IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell’albo.

5-bis. L’IVASS comunica all’AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell’elenco dalla stessa tenuto, con l’indicazione:

1) dei rami e dei rischi per i quali l’impresa è autorizzata;

2) dell’eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.

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Art. 59-bis - Estensione ad altri rami

1. L’impresa già autorizzata all’esercizio dell’attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 59, comma 2.

2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione l’impresa dà prova di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed al Requisito Patrimoniale Minimo.

2-bis. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa deve altresì presentare un programma di attività conforme all’articolo 59, comma 1, lettera d).

3. L’IVASS determina, con regolamento, la procedura per l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.

4. L’impresa non può estendere l’attività prima dell’adozione del provvedimento che aggiorna l’albo, del quale è data pronta comunicazione all’impresa medesima.

4-bis. Il provvedimento di estensione è comunicato all’AEAP in conformità all’articolo 59, comma 5-bis.

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Art. 59-ter - Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS. Nella comunicazione è indicato:

a) l’indirizzo della sede secondaria;

b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;

c) gli Stati membri in cui intende operare;

d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

2. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all’autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l’intenzione dell’impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

3. L’IVASS informa contestualmente l’impresa dell’avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l’IVASS. L’IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l’autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.

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Art. 59-quater - Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro 

1.  L’impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all’IVASS. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.

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Art. 59-quinquies - Attività in uno Stato terzo

1. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.

2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

3. All’impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l’articolo 59-quater.

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