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CAPO II - MISURE DI RISANAMENTO

Art. 229 - Commissario per il compimento di singoli atti

1. L’IVASS, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.

2. Il provvedimento può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

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Art. 230 - Commissario per la gestione provvisoria

1. L’IVASS può disporre, quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L’IVASS può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell’articolo 234, i commi 1 e 2 dell’articolo 235, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell’articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all’insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l’articolo 231, comma 4.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari con le modalità previste dall’articolo 235, comma 1.

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Art. 231 - Amministrazione straordinaria

1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando:

a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa;

b) siano previste gravi perdite patrimoniali.

Lo scioglimento può essere richiesto all’IVASS dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria dell’impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

[2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell’ISVAP, con assegnazione all’impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.]

3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo 234, comma 7.

4. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell’IVASS sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento di cui all’articolo 235, comma 1.

5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l’IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell’IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi.

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Art. 232 - Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.

2. L’IVASS informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all’IVASS e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall’autorità di vigilanza dell’altro Stato membro.

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Art. 233 - Organi della procedura di amministrazione straordinaria

1. L’IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina.

2. L’IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.

3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’IVASS. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.

4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti in attuazione dell’articolo 76. 

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 Art. 234 - Poteri e funzionamento degli organi straordinari

1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell’IVASS. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall’IVASS con regolamento.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento ai sensi dell’articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 236.

4. L’IVASS, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle prescrizioni dell’IVASS. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione dell’IVASS per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’IVASS. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all’IVASS.

6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’IVASS, possono, nell’interesse della procedura, sostituire la società di revisione. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell’incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell’amministrazione straordinaria.

7. I commissari, previa autorizzazione dell’IVASS, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell’articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell’organo convocato.

8. Quando i commissari siano più d’uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

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Art. 235 - Adempimenti iniziali

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorità ad insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume la gestione dell’impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

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Art. 236 - Adempimenti finali

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono all’IVASS.

2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all’IVASS, per l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalità previste dall’articolo 235, comma 1.

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Art. 237 - Adempimenti in materia di pubblicità

1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’IVASS, nel Bollettino.

2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell’IVASS, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l’atto di nomina per l’iscrizione nel registro delle imprese.

4. L’IVASS, qualora sia informato da un altro Stato membro dell’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un’impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l’autorità che ha emesso il provvedimento, l’autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell’eventuale amministratore straordinario.

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Art. 238 - Esclusività delle procedure di risanamento

1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.

2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’impresa ovvero ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all’IVASS. L’IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

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Art. 239 - Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere

1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.

2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell’impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.

3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l’IVASS coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.

4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

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