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CAPO II - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Art. 185 - Documentazione informativa

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:

a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017(DIP);

b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all’articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP - Vita);

c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).

2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell’impresa di assicurazione, sono necessarie affinché il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa di cui all’articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l’organismo o l’autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

4. L’IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

5. L’IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un’assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto.

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Art. 185-bis - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

1. Il documento informativo standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all’articolo 185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:

a) è un documento sintetico e autonomo;

b) è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;

c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;

d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

e) è preciso e non fuorviante;

f) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;

g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:

a) le informazioni sul tipo di assicurazione;

b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso, l’ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;

c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;

d) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;

e) gli obblighi all’inizio del contratto;

f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;

g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;

h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;

i) le modalità di risoluzione del contratto.

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Art. 185-ter - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita

1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all’articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:

a) è un documento sintetico e autonomo;

b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;

c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero;

d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;

f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene:

a) le informazioni sul tipo di assicurazione;

b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;

c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;

d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento;

e) gli obblighi all’inizio del contratto;

f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;

g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;

h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura;

i) le modalità di risoluzione del contratto.

3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall’IVASS con regolamento.

4. L’IVASS, con regolamento può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.

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Art. 186 - Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo

1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l’impresa può trasmettere preventivamente all’IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell’IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.

2. L’IVASS provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l’IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L’IVASS può disporre la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento richiesto. L’IVASS indica all’impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’IVASS l’impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.

4. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.

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Art. 187 - Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo

1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l’IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all’impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.

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Art. 187-bis - Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

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