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CAPO II - PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 68 - Autorizzazioni

1. L’IVASS autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l’acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 

2. L’IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2-bis. Ai fini dell’applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.

4. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. L’IVASS rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell’operazione sulla protezione degli assicurati dell’impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente da valutarsi in conformità a quanto previsto dall’ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 76 da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell’impresa di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5-bis. L’IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un’impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all’articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all’articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.

6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l’IVASS comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.

7. L’IVASS può sospendere o revocare l’autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all’articolo 70 o di altri eventi successivi all’autorizzazione.

8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l’autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all’impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.

9. L’IVASS determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole.

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Art. 69 - Obblighi di comunicazione

1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall’articolo 68 in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all’IVASS. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall’ISVAP.

2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all’IVASS le generalità dei fiducianti.

3. L’IVASS, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.

4. L’IVASS, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni.

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Art. 70 - Comunicazione degli accordi di voto

1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all’IVASS dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce. L’IVASS stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione.

2. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’IVASS può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell’accordo devono essere alienate.

3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 69.

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Art. 71 - Richiesta di informazioni

1. L’IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. L’IVASS può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l’indicazione dei soggetti controllanti.

3. L’IVASS, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.

4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l’IVASS può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di partecipazioni in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

5. L’IVASS può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

6. L’IVASS, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.

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Art. 72 - Nozione di controllo

1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell’organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili o delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

4) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

d) l’assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

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Art. 73 - Partecipazioni indirette

1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:

a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;

c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.

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Art. 74 - Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull’impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dall’IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’IVASS.

4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

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Art. 75 - Protocolli di autonomia

1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l’autonomia dell’impresa.

2. L’IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

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