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CAPO II - VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Art. 3 - Finalità della vigilanza

1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

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Art. 3-bis - Principi generali della vigilanza

1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.

3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4. L’IVASS, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell’Unione europea.

5. Ai fini del comma 4 l’IVASS partecipa alle attività dell’AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.

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Art. 4 - Ministro dello sviluppo economico

1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

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Art. 5 - Autorità di vigilanza

1. L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.

1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, l’IVASS, nell’espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l’AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l’IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.

2. L’IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

3. L’IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle linee di politica assicurativa.

[4. L’ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.]

5. L’ordinamento dell’IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dall’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell’esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

5-bis. L’IVASS, nell’ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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Art. 6 - Destinatari della vigilanza

1. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;

b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;

c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi, fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate;

d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

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Art. 7 - Reclami

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.

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Art. 8 - Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF

1. Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice. 

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Art. 9 - Regolamenti e altri provvedimenti

1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.

3. L’IVASS stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’IVASS disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L’IVASS determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.

4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione dell’IVASS possono essere applicate dall’Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall’IVASS in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.

5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall’IVASS sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall’IVASS nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.

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Art. 9-bis - Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza

1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:

a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;

b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell’ambito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies;

c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all’applicazione della regolamentazione prudenziale;

d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;

e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall’IVASS.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l’utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.

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