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CAPO III - BILANCIO CONSOLIDATO

Art. 95 - Imprese obbligate

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.

2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.

2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

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Art. 96 - Direzione unitaria

1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all’articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

a) un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis;

b) un’impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;

c) una persona fisica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l’impresa che, in base ai dati dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, presenta l’ammontare maggiore del totale dell’attivo.

4. L’impresa soggetta all’obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) l’impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo sono depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa esonerata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

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Art. 97 - Esonero dall’obbligo di redazione

1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.

2. L’esonero è subordinato alle seguenti circostanze:

a) che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;

c) che l’impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;

d) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata.

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Art. 98 - Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.

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Art. 99 - Data di riferimento

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione assicurativa o un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.

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Art. 100 - Relazione sulla gestione

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:

a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell’impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della quota di capitale corrispondente;

c) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l’esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

1-bis. L’analisi di cui al comma 1 è coerente con l’entità e la complessità degli affari dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell’andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all’articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento.

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