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CAPO III - IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO

Art. 60 - Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro

1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

3. L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’avvenuta trasmissione all’IVASS della comunicazione di cui al comma 1.

4. L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’IVASS, secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

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Art. 60-bis - Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

3. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo 60, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dall’articolo 28, comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 76.

4. L’IVASS determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione iniziale. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.

5. L’IVASS, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l’impresa in apposita sezione dell’albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.

6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri rami e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 59-bis.

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Art. 61 - Attività in regime di prestazione di servizi

1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

1-bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l’articolo 23, comma 1-bis.

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