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CAPO III - PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 79 - Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.

2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalità o di connessione con l’attività assicurativa o riassicurativa, l’IVASS può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.

3. L’IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonché i presupposti per l’esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all’articolo 81.

3-bis. L’IVASS può condizionare o negare l’autorizzazione o l’acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l’operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell’impresa o derivi un pericolo per la stabilità della stessa.

3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.

4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall’articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

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Art. 80 -  Obblighi di comunicazione

[1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

2. È altresì preventivamente comunicata l’intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.

3. L’ISVAP, tenuto conto dell’esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.]

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Art. 81 - Vigilanza prudenziale

1. L’IVASS, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nell’articolo 79, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell’impresa, avuto riguardo alla natura ed all’andamento dell’attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell’investimento dell’impresa, l’IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l’esigenza che l’operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’ordine, l’IVASS nomina un commissario con i compiti previsti dall’articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro dello sviluppo economico l’adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

4. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

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