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CAPO III - PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

Art. 52 - Particolari mutue assicuratrici

1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, è qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.

2. La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.

3. La mutua assicuratrice, ai fini dell’esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci. 

4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l’impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non è più soggetta alle disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 51-quater o ai sensi dell’articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all’articolo 51-ter, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

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Art. 53 - Attività esercitabili

1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.

2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.

3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.

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Art. 54 - Requisiti degli esponenti aziendali

[1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.]

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Art. 55 - Autorizzazione

1. L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

[2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.]

3. L’IVASS, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 14, comma 3.

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Art. 56 - Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente:

a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza;

b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;

c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.

[2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.]

3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

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