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CAPO III - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Art. 198 - Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’IVASS verifica che l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione necessaria all’esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l’IVASS verifica inoltre che l’impresa soddisfi le condizioni previste per l’accesso all’attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell’impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.

3. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria attestare all’IVASS che la medesima è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. L’IVASS verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l’accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l’attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’IVASS, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:

a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;

b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto.

Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell’impresa cessionaria.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.

6. Se il trasferimento è effettuato ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile.

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Art. 199 - Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all’IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

2. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l’IVASS dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un’impresa di assicurazione di altro Stato membro all’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l’IVASS dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;

b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis.

4. Se il portafoglio è trasferito ad un’impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l’IVASS dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell’attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;

b) l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis.

5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l’IVASS dà il suo assenso all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) la sede secondaria è autorizzata all’esercizio delle attività trasferite;

b) l’autorità dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis.

Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

6. L’IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

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Art. 200 - Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2 Il trasferimento può essere effettuato a favore di:

a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all’articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’IVASS verifica che la sede secondaria dell’impresa cessionaria sia autorizzata all’esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l’impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all’ISVAP.

5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

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Art. 201 - Fusione e scissione di imprese di assicurazione

1. L’IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione dell’IVASS.

2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l’impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa deve disporre dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

3. La fusione è autorizzata dall’IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l’autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

4. Se la fusione dà luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l’IVASS esprime parere favorevole dopo avere verificato che:

a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all’accesso all’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

b) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis, tenuto conto della fusione.

Il provvedimento dell’IVASS è pubblicato nel Bollettino.

5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

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Art. 202 - Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’IVASS, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L’IVASS verifica che l’impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 66-quater.

2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

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