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CAPO IV-BIS - SOTTOGRUPPO NAZIONALE CON SOCIETÀ CONTROLLANTE DI STATO MEMBRO

Art. 220-bis - Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro

1. Se l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, è controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un’altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l’IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l’ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.

2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall’IVASS, previa consultazione dell’ultima società controllante dello Stato membro e dell’autorità di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l’IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

3. L’IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorità degli altri Stati membri.

4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l’IVASS può concludere accordi di coordinamento con l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L’IVASS può esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall’accordo di coordinamento concluso con l’autorità di vigilanza dello Stato membro includendo nell’area di vigilanza anche il sottogruppo dell’altro Stato. In tal caso, l’IVASS spiega le ragioni dell’accordo concluso all’ultima società controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all’autorità di vigilanza sul gruppo. L’IVASS informa il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

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Art. 220-ter - Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro

1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall’autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un’ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall’IVASS.

2. L’autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall’autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall’IVASS.

3. Nel caso di cui al comma 2, se l’IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l’IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve adeguatamente le riserve dell’Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.

4. L’IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, che all’autorità di vigilanza sul gruppo. L’IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

5. L’ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la richiesta di autorizzazione all’applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell’articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l’IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell’articolo 220-bis, comma 3.

6. L’IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l’ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l’autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l’ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale.

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