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CAPO IV- GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 82 - Gruppo assicurativo

[1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:

a) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

b) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

b-bis) dall’impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.

2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l’attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell’intermediazione finanziaria.]

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Art. 83 - Impresa capogruppo

[1. Capogruppo è l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa o l’impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa o da un’altra impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

2. L’ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.]

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Art. 84 - Impresa di partecipazione capogruppo

[1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l’impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall’articolo 87-bis.

2. All’impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 190, commi 3, 4 e 5.

3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo, salvo quanto previsto dall’articolo 87-bis.]

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Art. 85 - Albo delle imprese capogruppo

[1. L’impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall’ISVAP.

2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.

3. L’ISVAP può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.]

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Art. 86 - Poteri di indagine

[1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.

2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.

3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.]

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Art. 87 - Disposizioni di carattere generale o particolare

[1. L’ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.

2. Le procedure di gestione del rischio includono:

a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;

b) procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all’articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.

3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall’ISVAP e ne fa osservare l’applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l’ISVAP.

4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.]

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Art. 87-bis - Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista

[1. L’IVASS può individuare le ipotesi in cui l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all’articolo 196, decadenza di cui all’articolo 76 e autorizzazione di cui all’articolo 68 sono adottati dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.

3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell’impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.]

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