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CAPO IV - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO

Art. 296 - Organismo di indennizzo italiano

1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.

2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell’Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

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Art. 297 - Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano

1. L’Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:

a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;

b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;

c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

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Art. 298 - Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:

a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;

b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all’Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

2. L’Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

3. L’intervento dell’Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. L’Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.

4. Gli aventi diritto presentano all’Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, che dà attuazione al presente titolo.

5. L’Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.

6. L’Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:

a) l’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;

b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;

c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

d) l’ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.

7. L’organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

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Art. 299 - Rimborsi tra organismi di indennizzo

1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.

2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.

3. L’Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L’impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.

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Art. 300 - Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:

a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;

b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. L’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

3. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:

a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;

b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;

c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

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Art. 301 - Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:

a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l’impresa di assicurazione;

b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l’organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.

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