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CAPO IV-QUATER - MISURE CORRETTIVE

Art. 220-novies - Misure correttive sul gruppo

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 227, se le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo non rispettano i requisiti di cui al presente Titolo o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie, incluse quelle previste dall’articolo 188, per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate tempestivamente:

a) dall’IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista controllante ai sensi dell’articolo 210, comma 2;

b) dall’IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Nelle ipotesi in cui le misure di cui al comma 1 devono essere adottate nei confronti di società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro, l’IVASS informa le autorità di vigilanza di tale Stato delle conclusioni a cui è pervenuta, al fine di consentire alle stesse l’adozione delle misure necessarie e collabora con esse al fine di garantire un’azione efficace di vigilanza.

3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei cui confronti devono essere prese le misure correttive abbia sede in un altro Stato membro, IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi dell’articolo 207-sexies, informa l’autorità di vigilanza in cui ha sede l’impresa al fine di consentire alla stessa l’adozione delle misure necessarie e collabora con essa al fine di garantire un’azione efficace di vigilanza.

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