CAPO V - DOVERI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA
1. Alle persone che compongono gli organi di controllo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro.
2. La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle società, ivi incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3.
[3. L’IVASS informa il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob informano l’IVASS dei provvedimenti adottati.]
[4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.]
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1. Il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall’IVASS alla CONSOB ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l’IVASS dei provvedimenti adottati.
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[1. All’attuario incaricato dalla società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All’attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l’articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.
2. All’attuario incaricato da un’impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall’articolo 31 o dall’articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L’Ordine degli attuari informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l’ISVAP può disporre la revoca dell’incarico.]
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