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CAPO V - IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

Art. 48 - Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.

2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di un Paese terzo.

3. L’IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.

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Art. 48-bis - Bilancio, registri e scritture contabili

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.

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Art. 49 - Riserve tecniche

1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.

1-bis. L’impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria conformemente all’articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.

2. L’IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

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Art. 50 - Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo

1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44-decies, comma 3.

1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis, con riguardo alle operazioni realizzate dalla sede secondaria.

2. L’importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo e il minimo assoluto di tale Requisito Patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all’articolo 44-decies, comma 4. L’importo ammissibile dei fondi propri di base non può essere inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’articolo 47-ter, comma 1, lettera d).

2-bis. I fondi propri di base ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo includono la cauzione depositata in conformità dell’articolo 28, comma 5.

3. Le attività a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare del Requisito Patrimoniale Minimo, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis non si applicano all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.

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Art. 51 - Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri

1. L’impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.

1-bis. L’istanza di cui al comma 1 è presentata all’IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.

3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione europea.

4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità avendo riguardo all’attività complessiva svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

6. L’IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.

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