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CAPO II – Diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva


Art. 79

1.  Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a)  di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b)  di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;

c)  di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d)  di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e)  di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;

f)  i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2.  I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3.  L’espressione radio-diffusione ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.

4.  L’espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

5.  La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e, successivamente, modificato dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003.

 

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