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CAPO XIII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 164


Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli

1. Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione.

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

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Art. 165


Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

1. Prima della notificazione, l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi l’ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

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Art. 165-bis


Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione

1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:

a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;

b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;

c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.

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Art. 166


Comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato

(abrogato)

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Art. 166-bis


Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.

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Art. 167


Nuovi motivi della impugnazione già proposta

1.Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell’articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

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Art. 168


Disposizione di rinvio

1.Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

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Art. 169


Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

2. Con l’atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

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Art. 169-bis


Sezione della corte di cassazione per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi

1.La sezione di cui al comma 1 dell’articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione.

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Art. 170


Sezioni unite

1.Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

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Art. 171


Questione dedotta nel corso della discussione

1.Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.

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Art. 172


Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite

1. Nel caso previsto dall’articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l’enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

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Art. 173


Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto

1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

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Art. 174


Rettifiche e integrazioni alla motivazione

1.Nel caso previsto dall’articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

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Art. 175


Determinazione del giudice di rinvio

1.Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

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Art. 176


Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario

1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario, a norma dell’articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

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