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Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali: il consumo di gruppo di stupefacenti non è reato

Con udienza del 31 gennaio 2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, ha sancito che, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, il consumo di gruppo, sia mediante mandato all’acquisto che in termini di acquisto contestuale, non costituisce condotta penalmente rilevante.

La pronuncia è giunta dopo un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in cui si sono delineati due orientamenti principali. Prima di esporre questi ultimi e ribadire la conclusione delle Sezioni Unite, di cui si attendono le motivazioni, è bene porre mente al panorama normativo interessato.

Orbene, i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati ai sensi degli artt. 72 ss. del D.P.R. 309/1990. In primis, l’art. 73 del D.P.R. testé menzionato sancisce la punibilità per chiunque coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 della medesima normativa.

Ma vi è di più. L’art. 73, ai sensi del comma 1 bis, continua affermando che la condotta è punibile anche per chi importi, esporti, acquisti o riceva a qualsiasi titolo o detenga illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità o per modalità di presentazione, appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale; nonché medicinali, contenenti le stesse sostanze, in quantità eccedente la prescrizione tabellare.

Il II comma punisce, invece, chiunque, nonostante l’autorizzazione, illecitamente ceda, metta o procuri che altri metta in commercio le medesime sostanze e le stesse pene si applicano a chiunque coltivi, produca o fabbrichi sostanze diverse rispetto a quelle previste dal decreto di autorizzazione. La stessa norma prevede anche circostanze attenuanti concretantesi nella diminuzione di pena per i fatti di lieve entità ovvero per il comportamento positivo dell’agente successivo alla commissione dei fatti, volto ad evitare conseguenze ulteriori.

L’art. 74, invece, punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, stabilendo l’associazione debba essere composta da almeno tre componenti, con l’aumento di pena nel caso in cui i partecipanti siano almeno dieci o siano tossicodipendenti. Trattasi di reati di pericolo e plurioffensivi , atteso che la loro punibilità è volta a tutelare i beni-interessi della sicurezza pubblica ed incolumità pubblica, del risparmio e della salute individuale e collettiva.

In secondo luogo, di estrema importanza risulta essere l’art. 75 che disciplina l’illecito amministrativo dell’importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione delle sostanze di cui si tratta, qualora non ricorrano le ipotesi delittuose di cui all’art. 73, depenalizzato con L. 49/2006, da ultimo modificato con L. 38/2010.

In tali ipotesi, infatti, la normativa appresta una serie di sanzioni amministrative che spaziano dalla sospensione della patente di guida, alla sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla, dalla sospensione del passaporto, di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli, alla sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. Ciò detto, giova ora introdurre i termini della questione che ha indotto la IV Sez. penale della Corte di Cassazione, lo scorso 16 ottobre, a rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Il dibattito, infatti, ha interessato la punibilità o meno dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia in caso di acquisto contestuale da parte dei consumatori che in caso di mandato all’acquisto verso uno dei membri del gruppo.

In particolare, la questione ha assunto toni maggiormente problematici con la modifica dell’art. 73, avvenuta con L. 49/2006, la quale ha introdotto la locuzione “esclusivamente” nell’ambito del comma 1 bis lett. a).

Il riferimento è ascritto alla punibilità per chi importi, esporti, acquisti o riceva a qualunque titolo ed illecitamente sostanze che appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale. Nel contempo, la medesima legge del 2006 ha depenalizzato le condotte di cui all’art. 75 del D.P.R. in esame, tra cui quella di detenzione di sostanza stupefacenti o psicotrope.

Orbene, secondo un orientamento restrittivo, l’intentio legis è stata quella di rendere punibile le condotte di uso di gruppo di sostanze stupefacenti, qualora uno dei membri sia mandatario dell’acquisto. Secondo l’orientamento in esame, un conto è l’uso personale, altro, invece, è l’uso esclusivamente personale, per cui anche la condotta del mandatario risulterebbe plurioffensiva, attesa l’ingente quantità di sostanze che verrebbe acquistata e ricevuta dai membri del gruppo, di sicuro idonea ad offendere i beni interessi tutelati della sicurezza ed incolumità pubblica, del risparmio e della salute individuale e collettiva (in tal senso Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6374/2012; sez. III, 20 aprile 2011 n. 35706; sez. III, 2 marzo 2011, n. 26697; sez. III, 13 gennaio 2011 n. 7971; sez. II, 6 maggio 2009 n. 23574).

Altra tesi, tuttavia, fa leva su altre argomentazioni per escludere la rilevanza penale dell’uso di gruppo di sostanze, che costituirebbe, di contro, illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75.

In primis, l’espressione “uso non esclusivamente personale” peccherebbe di determinatezza e precisione, con ciò ledendo il principio costituzionale di legalità. Ne consegue che, nell’ambito di un dubbio interpretativo, prevarrebbe l’interpretazione più favorevole al reo e, quindi, l’irrilevanza penale delle condotte in esame.

In secundis, in presenza di determinate condizioni, va esclusa tout court la rilevanza penale dell’uso di gruppo di stupefacenti, subspecie di mandato all’acquisto e di acquisto contestuale.

Tali condizioni si sostanzierebbero nella circostanza che il mandatario sia anche uno degli assuntori, che sia certa l’identità dei consumatori e che la volontà di acquistare ed assumere le sostanze sia certa e condivisa e che siano stabiliti modalità e tempi dell’assunzione, che gli effetti dell’acquisto si trasferiscano direttamente, senza passaggi intermedi, ai componenti del gruppo (in questi termini Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2012; sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513; sez. VI, 27 aprile 2011; sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 8366).

Indubbiamente le Sezioni Unite hanno aderito a quest’ultimo orientamento, in termini d'irrilevanza penale dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia in caso di mandato all’acquisto che di acquisto contestuale, anche se sarà necessario tener conto delle motivazioni per ritenere che vi sia stata una completa adesione all’orientamento meno restrittivo di cui si è discorso.

  Con udienza del 31 gennaio 2013, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, ha sancito che, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, il consumo di gruppo, sia mediante mandato all’acquisto che in termini di acquisto contestuale, non costituisce condotta penalmente rilevante.

La pronuncia è giunta dopo un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in cui si sono delineati due orientamenti principali. Prima di esporre questi ultimi e ribadire la conclusione delle Sezioni Unite, di cui si attendono le motivazioni, è bene porre mente al panorama normativo interessato.

Orbene, i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope sono disciplinati ai sensi degli artt. 72 ss. del D.P.R. 309/1990. In primis, l’art. 73 del D.P.R. testé menzionato sancisce la punibilità per chiunque coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 della medesima normativa.

Ma vi è di più. L’art. 73, ai sensi del comma 1 bis, continua affermando che la condotta è punibile anche per chi importi, esporti, acquisti o riceva a qualsiasi titolo o detenga illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità o per modalità di presentazione, appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale; nonché medicinali, contenenti le stesse sostanze, in quantità eccedente la prescrizione tabellare.

Il II comma punisce, invece, chiunque, nonostante l’autorizzazione, illecitamente ceda, metta o procuri che altri metta in commercio le medesime sostanze e le stesse pene si applicano a chiunque coltivi, produca o fabbrichi sostanze diverse rispetto a quelle previste dal decreto di autorizzazione. La stessa norma prevede anche circostanze attenuanti concretantesi nella diminuzione di pena per i fatti di lieve entità ovvero per il comportamento positivo dell’agente successivo alla commissione dei fatti, volto ad evitare conseguenze ulteriori.

L’art. 74, invece, punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, stabilendo l’associazione debba essere composta da almeno tre componenti, con l’aumento di pena nel caso in cui i partecipanti siano almeno dieci o siano tossicodipendenti. Trattasi di reati di pericolo e plurioffensivi , atteso che la loro punibilità è volta a tutelare i beni-interessi della sicurezza pubblica ed incolumità pubblica, del risparmio e della salute individuale e collettiva.

In secondo luogo, di estrema importanza risulta essere l’art. 75 che disciplina l’illecito amministrativo dell’importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione delle sostanze di cui si tratta, qualora non ricorrano le ipotesi delittuose di cui all’art. 73, depenalizzato con L. 49/2006, da ultimo modificato con L. 38/2010.

In tali ipotesi, infatti, la normativa appresta una serie di sanzioni amministrative che spaziano dalla sospensione della patente di guida, alla sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla, dalla sospensione del passaporto, di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli, alla sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. Ciò detto, giova ora introdurre i termini della questione che ha indotto la IV Sez. penale della Corte di Cassazione, lo scorso 16 ottobre, a rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Il dibattito, infatti, ha interessato la punibilità o meno dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia in caso di acquisto contestuale da parte dei consumatori che in caso di mandato all’acquisto verso uno dei membri del gruppo.

In particolare, la questione ha assunto toni maggiormente problematici con la modifica dell’art. 73, avvenuta con L. 49/2006, la quale ha introdotto la locuzione “esclusivamente” nell’ambito del comma 1 bis lett. a).

Il riferimento è ascritto alla punibilità per chi importi, esporti, acquisti o riceva a qualunque titolo ed illecitamente sostanze che appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale. Nel contempo, la medesima legge del 2006 ha depenalizzato le condotte di cui all’art. 75 del D.P.R. in esame, tra cui quella di detenzione di sostanza stupefacenti o psicotrope.

Orbene, secondo un orientamento restrittivo, l’intentio legis è stata quella di rendere punibile le condotte di uso di gruppo di sostanze stupefacenti, qualora uno dei membri sia mandatario dell’acquisto. Secondo l’orientamento in esame, un conto è l’uso personale, altro, invece, è l’uso esclusivamente personale, per cui anche la condotta del mandatario risulterebbe plurioffensiva, attesa l’ingente quantità di sostanze che verrebbe acquistata e ricevuta dai membri del gruppo, di sicuro idonea ad offendere i beni interessi tutelati della sicurezza ed incolumità pubblica, del risparmio e della salute individuale e collettiva (in tal senso Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6374/2012; sez. III, 20 aprile 2011 n. 35706; sez. III, 2 marzo 2011, n. 26697; sez. III, 13 gennaio 2011 n. 7971; sez. II, 6 maggio 2009 n. 23574).

Altra tesi, tuttavia, fa leva su altre argomentazioni per escludere la rilevanza penale dell’uso di gruppo di sostanze, che costituirebbe, di contro, illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75.

In primis, l’espressione “uso non esclusivamente personale” peccherebbe di determinatezza e precisione, con ciò ledendo il principio costituzionale di legalità. Ne consegue che, nell’ambito di un dubbio interpretativo, prevarrebbe l’interpretazione più favorevole al reo e, quindi, l’irrilevanza penale delle condotte in esame.

In secundis, in presenza di determinate condizioni, va esclusa tout court la rilevanza penale dell’uso di gruppo di stupefacenti, subspecie di mandato all’acquisto e di acquisto contestuale.

Tali condizioni si sostanzierebbero nella circostanza che il mandatario sia anche uno degli assuntori, che sia certa l’identità dei consumatori e che la volontà di acquistare ed assumere le sostanze sia certa e condivisa e che siano stabiliti modalità e tempi dell’assunzione, che gli effetti dell’acquisto si trasferiscano direttamente, senza passaggi intermedi, ai componenti del gruppo (in questi termini Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2012; sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 3513; sez. VI, 27 aprile 2011; sez. VI, 26 gennaio 2011, n. 8366).

Indubbiamente le Sezioni Unite hanno aderito a quest’ultimo orientamento, in termini d'irrilevanza penale dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia in caso di mandato all’acquisto che di acquisto contestuale, anche se sarà necessario tener conto delle motivazioni per ritenere che vi sia stata una completa adesione all’orientamento meno restrittivo di cui si è discorso.