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Gli avvocati alle prese con l’assicurazione obbligatoria

1. Le previsioni recate dall’art. 12 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

È l’art. 12 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, ad avere introdotto – a carico degli avvocati – innovative previsioni in tema di assicurazione per la responsabilità civile e l'assicurazione contro gli infortuni.

Per l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti è previsto l’obbligo (“devono”) di stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. Oltre a ciò, l'avvocato è tenuto a rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

Una previsione analoga è, poi, recata dal successivo comma dell’art. 12, in cui si prevede – a carico degli stessi soggetti innanzi indicati – l’obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

È, inoltre, prevista la doverosità della comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza degli estremi delle polizze e di ogni loro successiva variazione.

Il comma 4 dell’art. 12 reca la sanzione per l’omesso rispetto degli obblighi enumerati: la mancata ottemperanza alle previsioni dell'articolo in commento costituisce illecito disciplinare.

Il quinto ed ultimo comma dispone, infine, che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

2. I chiarimenti recati dalla circolare del CNF: l’obbligatorietà deve attendere

Nel quadro di fisiologica incertezza che caratterizza lo scenario presente, al cospetto delle novità recate dalla nuova legge professionale, il CNF offre preziose informazioni sul delicato iter attuativo delle previsioni in tema di assicurazione obbligatoria e lo fa mediante una circolare indirizzata a tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, nonché ai Presidenti delle Unioni Regionali Forensi. Per la lettura del testo integrale della circolare si fa rinvio al sito istituzionale del CNF (http://www.consiglionazionaleforense.it/).

Il CNF chiarisce come – mentre per le altre professioni la data del 13 agosto prossimo segnerà l’esordio dell’assicurazione obbligatoria – la specialità della legge professionale forense impone di attendere che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze siano stabiliti dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, così come previsto dal più sopra richiamato art. 12, comma 5, della Legge 247/2012.

La circolare rende noto come, sin da tempo, il Consiglio sia impegnato nello studio di questo specifico tema, allo scopo di predisporre uno schema di clausole costituente il “contenuto minimo” della polizza. Tra le ipotesi oggetto di studio la previsione di ultrattività decennale della polizza dopo la cessazione dell’attività professionale ed una retroattività, anch’essa decennale, allo scopo di sterilizzare l’effetto delle clausole claims made.

Il CNF ha, in prima battuta, considerato l’ipotesi di stipula di una polizza collettiva da parte del CNF che riguardasse in modo automatico tutti gli iscritti agli albi, con contribuzione a carico di tutti gli avvocati, in un contesto ove l’art. 12 sembrerebbe comunque limitare l’iniziativa del CNF alla stipula delle sole convenzioni di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (“anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF”, si legge all’art. 12, comma 1).

Cionondimeno, nella circolare, si evidenzia come l’idea della “polizza collettiva” non debba necessariamente essere abbandonata, ritenendosi rientrare nell’autonomia dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati la stipula di singole polizze collettive, mediante le quali si potrebbero ottenere condizioni economiche molto favorevoli.

L’avv. Lucio Del Paggio, estensore della circolare e Consigliere Tesoriere, segnala anzi come i Consigli dell’Ordine – in virtù della propria potestà impositiva – potrebbero includere nel contributo annuale una frazione di quota destinata specificamente al finanziamento del premio della polizza collettiva. Quest’ultima questione è attualmente al vaglio dell’Ufficio Studi del CNF che quanto prima renderà apposito parere sul punto. Tra gli scenari profilati vi è quello in cui la singola polizza collettiva rispecchiasse il contenuto di una convenzione di polizza che il CNF potrebbe senz’altro stipulare, con vantaggi maggiori quanto maggiore sarà il numero dei Consigli che ritenessero di stipularla, eventualmente con la previsione di un premio vieppiù decrescente al crescere del numero dei Consigli che decidessero di stipulare la polizza. L’ipotesi alternativa è quella di una semplice convenzione quadro di polizza individuale, a cura dal CNF, ferma in ogni caso l’autonomia dei COA, che il CNF dichiara espressamente di non voler minimamente intaccare.

La circolare qui sintetizzata si conclude con l’espresso invito ai suoi destinatari a far pervenire al CNF – nell’attesa che l’Ufficio Studi renda note le conclusioni dei propri lavori – osservazioni scritte, ove segnalare anche lo stato di eventuali iniziative già assunte in merito e delle condizioni assicurative negoziate.

1. Le previsioni recate dall’art. 12 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

È l’art. 12 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, ad avere introdotto – a carico degli avvocati – innovative previsioni in tema di assicurazione per la responsabilità civile e l'assicurazione contro gli infortuni.

Per l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti è previsto l’obbligo (“devono”) di stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. Oltre a ciò, l'avvocato è tenuto a rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

Una previsione analoga è, poi, recata dal successivo comma dell’art. 12, in cui si prevede – a carico degli stessi soggetti innanzi indicati – l’obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

È, inoltre, prevista la doverosità della comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza degli estremi delle polizze e di ogni loro successiva variazione.

Il comma 4 dell’art. 12 reca la sanzione per l’omesso rispetto degli obblighi enumerati: la mancata ottemperanza alle previsioni dell'articolo in commento costituisce illecito disciplinare.

Il quinto ed ultimo comma dispone, infine, che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

2. I chiarimenti recati dalla circolare del CNF: l’obbligatorietà deve attendere

Nel quadro di fisiologica incertezza che caratterizza lo scenario presente, al cospetto delle novità recate dalla nuova legge professionale, il CNF offre preziose informazioni sul delicato iter attuativo delle previsioni in tema di assicurazione obbligatoria e lo fa mediante una circolare indirizzata a tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, nonché ai Presidenti delle Unioni Regionali Forensi. Per la lettura del testo integrale della circolare si fa rinvio al sito istituzionale del CNF (http://www.consiglionazionaleforense.it/).

Il CNF chiarisce come – mentre per le altre professioni la data del 13 agosto prossimo segnerà l’esordio dell’assicurazione obbligatoria – la specialità della legge professionale forense impone di attendere che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze siano stabiliti dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, così come previsto dal più sopra richiamato art. 12, comma 5, della Legge 247/2012.

La circolare rende noto come, sin da tempo, il Consiglio sia impegnato nello studio di questo specifico tema, allo scopo di predisporre uno schema di clausole costituente il “contenuto minimo” della polizza. Tra le ipotesi oggetto di studio la previsione di ultrattività decennale della polizza dopo la cessazione dell’attività professionale ed una retroattività, anch’essa decennale, allo scopo di sterilizzare l’effetto delle clausole claims made.

Il CNF ha, in prima battuta, considerato l’ipotesi di stipula di una polizza collettiva da parte del CNF che riguardasse in modo automatico tutti gli iscritti agli albi, con contribuzione a carico di tutti gli avvocati, in un contesto ove l’art. 12 sembrerebbe comunque limitare l’iniziativa del CNF alla stipula delle sole convenzioni di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (“anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF”, si legge all’art. 12, comma 1).

Cionondimeno, nella circolare, si evidenzia come l’idea della “polizza collettiva” non debba necessariamente essere abbandonata, ritenendosi rientrare nell’autonomia dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati la stipula di singole polizze collettive, mediante le quali si potrebbero ottenere condizioni economiche molto favorevoli.

L’avv. Lucio Del Paggio, estensore della circolare e Consigliere Tesoriere, segnala anzi come i Consigli dell’Ordine – in virtù della propria potestà impositiva – potrebbero includere nel contributo annuale una frazione di quota destinata specificamente al finanziamento del premio della polizza collettiva. Quest’ultima questione è attualmente al vaglio dell’Ufficio Studi del CNF che quanto prima renderà apposito parere sul punto. Tra gli scenari profilati vi è quello in cui la singola polizza collettiva rispecchiasse il contenuto di una convenzione di polizza che il CNF potrebbe senz’altro stipulare, con vantaggi maggiori quanto maggiore sarà il numero dei Consigli che ritenessero di stipularla, eventualmente con la previsione di un premio vieppiù decrescente al crescere del numero dei Consigli che decidessero di stipulare la polizza. L’ipotesi alternativa è quella di una semplice convenzione quadro di polizza individuale, a cura dal CNF, ferma in ogni caso l’autonomia dei COA, che il CNF dichiara espressamente di non voler minimamente intaccare.

La circolare qui sintetizzata si conclude con l’espresso invito ai suoi destinatari a far pervenire al CNF – nell’attesa che l’Ufficio Studi renda note le conclusioni dei propri lavori – osservazioni scritte, ove segnalare anche lo stato di eventuali iniziative già assunte in merito e delle condizioni assicurative negoziate.