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Partecipazione a gara pubblica: questioni sulla posizione di un ente in qualità di organismo di diritto pubblico

Nota a sentenza T.A.R.  Firenze  Toscana  sez. I, 27 aprile 2010, n. 1042

 

A cura della D.ssa Federica Federici

 

Massima

La Cassa Depositi e Prestiti possiede i requisiti propri dell’organismo di diritto pubblico, come definito dall’art. 3, comma 26, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Trattasi infatti di un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto indubbiamente ad una influenza pubblica essendo il suo capitale in mano allo Stato, ed istituita per soddisfare esigenze di interesse generale che non hanno carattere industriale o commerciale. La Cassa ha infatti lo scopo di fornire la provvista finanziaria delle pubbliche amministrazioni statali e locali al fine di consentire loro di svolgere le proprie funzioni istituzionali. I contratti che vengono stipulati da Stato, regioni, enti pubblici, enti locali o organismi di diritto pubblico con la Cassa sono esenti dall’applicazione della normativa di evidenza pubblica in base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Secondo tale norma infatti le procedure dell’evidenza pubblica non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo di cui essa beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato europeo.

 

Sintesi del caso

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 3 ottobre 2009 l’Ente per i ServiziTecnico Amministrativi di Area Vasta Nord Ovest aveva indetto una procedura aperta con modalità telematica per l’erogazione di mutui ventennali e trentennali alle aziende e agli enti del servizio sanitario toscano, sulla base di un contratto normativo da sottoscrivere con la stazione appaltante che sarebbe stato valido fino al 31 dicembre 2011. L’offerta doveva esprimere due spreads riferiti l’uno a mutui ventennali e l’altro a mutui trentennali, la cui media sarebbe stata assunta per l’assegnazione del punteggio. Il disciplinare prevedeva che la gara non sarebbe stata aggiudicata all’offerta migliore, se questa fosse risultata superiore a quella effettuata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Alla procedura aveva partecipato solo l’ESTAV e al termine della gara aveva ricevuto l’invito dalla stazione appaltante a presentare un’offerta migliorativa, che non ha inoltrato.

In una seduta pubblica è stato deciso dalla s

Nota a sentenza T.A.R.  Firenze  Toscana  sez. I, 27 aprile 2010, n. 1042

 

A cura della D.ssa Federica Federici

 

Massima

La Cassa Depositi e Prestiti possiede i requisiti propri dell’organismo di diritto pubblico, come definito dall’art. 3, comma 26, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Trattasi infatti di un soggetto dotato di personalità giuridica, sottoposto indubbiamente ad una influenza pubblica essendo il suo capitale in mano allo Stato, ed istituita per soddisfare esigenze di interesse generale che non hanno carattere industriale o commerciale. La Cassa ha infatti lo scopo di fornire la provvista finanziaria delle pubbliche amministrazioni statali e locali al fine di consentire loro di svolgere le proprie funzioni istituzionali. I contratti che vengono stipulati da Stato, regioni, enti pubblici, enti locali o organismi di diritto pubblico con la Cassa sono esenti dall’applicazione della normativa di evidenza pubblica in base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Secondo tale norma infatti le procedure dell’evidenza pubblica non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo di cui essa beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purché tali disposizioni siano compatibili con il Trattato europeo.

 

Sintesi del caso

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 3 ottobre 2009 l’Ente per i ServiziTecnico Amministrativi di Area Vasta Nord Ovest aveva indetto una procedura aperta con modalità telematica per l’erogazione di mutui ventennali e trentennali alle aziende e agli enti del servizio sanitario toscano, sulla base di un contratto normativo da sottoscrivere con la stazione appaltante che sarebbe stato valido fino al 31 dicembre 2011. L’offerta doveva esprimere due spreads riferiti l’uno a mutui ventennali e l’altro a mutui trentennali, la cui media sarebbe stata assunta per l’assegnazione del punteggio. Il disciplinare prevedeva che la gara non sarebbe stata aggiudicata all’offerta migliore, se questa fosse risultata superiore a quella effettuata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Alla procedura aveva partecipato solo l’ESTAV e al termine della gara aveva ricevuto l’invito dalla stazione appaltante a presentare un’offerta migliorativa, che non ha inoltrato.

In una seduta pubblica è stato deciso dalla s