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Pubblicata la legge (L. 218/2011) sui termini di costituzione e comparizione

Modifica all’art. 645 cod. proc. civ. dopo il revirement della Cassazione

Dal 20 uno stop all’overruling[1]: l’opponente ha dieci giorni e non cinque per costituirsi in giudizio. Modifica all’art. 645 cod. proc. civ. dopo il revirement della Cassazione

A quasi un mese dalla sua approvazione definitiva, è giunta alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale la L. dicembre 2011, n. 218 recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”. Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 ed entrerà in vigore il 20 gennaio.

Il provvedimento ha ridefinito i termini per le opposizioni a decreto ingiuntivo, ponendo così fine alle incertezze interpretative scaturite dall’overruling determinato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19426/2010 la quale, intervenendo sui termini di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva sovvertito l’orientamento giurisprudenziale fino ad allora dominante sull’art. 645, comma 2, cod. proc. civ.

Prima di tale pronuncia si sosteneva ed era prassi che la suddetta disposizione, che prevedeva la riduzione alla metà dei termini di comparizione, senza nulla prevedere in ordine ai termini di costituzione, dovesse essere interpretata nel senso di ritenere rimessa alla mera facoltà dell’opponente la scelta di assegnare all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di cui all’art. 163bis cod. proc. civ. e che solo in caso di esercizio di tale facoltà i termini di costituzione subivano lo stesso dimezzamento.

Con la sentenza 19426/2010, la Cassazione ha invece stabilito che “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 cod. proc. civ. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.

Con tale pronuncia è stato dunque sancito il dimezzamento automatico dei termini di costituzione, sia per l’opponente che per l’opposto, per effetto della mera proposizione dell’opposizione, rendendo autonomo il dimezzamento dei suddetti termini dal caso in cui all’opposto fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Il nuovo principio affermato ha ingenerato dubbi ed incertezze[2], soprattutto in ordine alle cause pendenti, apparendo gravemente lesiva delle garanzie giurisdizionali del giusto processo l’applicazione in danno delle parti di preclusioni e decadenze che non erano prospettabili al momento dell’instaurazione del giudizio e conseguenti ad un intervenuto mutamento giurisprudenziale (overruling appunto).

Tale legge composta dasoli due articoli: il primo incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione di cui al comma 2 dell’art. 645 cod. proc. civ. relativa alla riduzione a metà dei termini di comparizione; il secondo reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite 19246/2010, prevedendo che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165, comma 1, cod. proc. civ. debba essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163bis, comma 1, cod. proc. civ.

 

LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218

Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. (12G0002)- GU n. 4 del 5-1-2012 - testo in vigore dal: 20-1-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura

civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a

meta’» sono soppresse.

 

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura

civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di

costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di

opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato

all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui

all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2011


 

[1] Overruling sta per cambio delle regole in corso d’opera.

 

 

[2] Lo stessoprincipio stabilito dalla Cassazione è stato messo in discussione dalla Terza sezione penale della stessa Corte con l’ordinanza interlocutoria del 22 marzo 2011 n. 6514. Quest’ultimo Collegio ha ritenuto di non poter aderire alla suddetta interpretazione, anche alla luce dei principi sul giusto processo di cui all’art. 111 Cost., e che comunque il nuovo principio non potesse ritenersi applicabile ai giudizi svoltisi in data anteriore alla pubblicazione della sentenza 19246/2046.

 

 

Dal 20 uno stop all’overruling[1]: l’opponente ha dieci giorni e non cinque per costituirsi in giudizio. Modifica all’art. 645 cod. proc. civ. dopo il revirement della Cassazione

A quasi un mese dalla sua approvazione definitiva, è giunta alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale la L. dicembre 2011, n. 218 recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”. Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012 ed entrerà in vigore il 20 gennaio.

Il provvedimento ha ridefinito i termini per le opposizioni a decreto ingiuntivo, ponendo così fine alle incertezze interpretative scaturite dall’overruling determinato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19426/2010 la quale, intervenendo sui termini di costituzione dell’opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva sovvertito l’orientamento giurisprudenziale fino ad allora dominante sull’art. 645, comma 2, cod. proc. civ.

Prima di tale pronuncia si sosteneva ed era prassi che la suddetta disposizione, che prevedeva la riduzione alla metà dei termini di comparizione, senza nulla prevedere in ordine ai termini di costituzione, dovesse essere interpretata nel senso di ritenere rimessa alla mera facoltà dell’opponente la scelta di assegnare all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di cui all’art. 163bis cod. proc. civ. e che solo in caso di esercizio di tale facoltà i termini di costituzione subivano lo stesso dimezzamento.

Con la sentenza 19426/2010, la Cassazione ha invece stabilito che “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 cod. proc. civ. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.

Con tale pronuncia è stato dunque sancito il dimezzamento automatico dei termini di costituzione, sia per l’opponente che per l’opposto, per effetto della mera proposizione dell’opposizione, rendendo autonomo il dimezzamento dei suddetti termini dal caso in cui all’opposto fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Il nuovo principio affermato ha ingenerato dubbi ed incertezze[2], soprattutto in ordine alle cause pendenti, apparendo gravemente lesiva delle garanzie giurisdizionali del giusto processo l’applicazione in danno delle parti di preclusioni e decadenze che non erano prospettabili al momento dell’instaurazione del giudizio e conseguenti ad un intervenuto mutamento giurisprudenziale (overruling appunto).

Tale legge composta dasoli due articoli: il primo incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione di cui al comma 2 dell’art. 645 cod. proc. civ. relativa alla riduzione a metà dei termini di comparizione; il secondo reca una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite 19246/2010, prevedendo che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165, comma 1, cod. proc. civ. debba essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163bis, comma 1, cod. proc. civ.

 

LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218

Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. (12G0002)- GU n. 4 del 5-1-2012 - testo in vigore dal: 20-1-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura

civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a

meta’» sono soppresse.

 

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura

civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di

costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di

opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato

all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui

all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2011


 

[1] Overruling sta per cambio delle regole in corso d’opera.

 

 

[2] Lo stessoprincipio stabilito dalla Cassazione è stato messo in discussione dalla Terza sezione penale della stessa Corte con l’ordinanza interlocutoria del 22 marzo 2011 n. 6514. Quest’ultimo Collegio ha ritenuto di non poter aderire alla suddetta interpretazione, anche alla luce dei principi sul giusto processo di cui all’art. 111 Cost., e che comunque il nuovo principio non potesse ritenersi applicabile ai giudizi svoltisi in data anteriore alla pubblicazione della sentenza 19246/2046.