Avvocati: l’AGCM multa il CNF per comportamento scorretto e limitativo della concorrenza
L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha comminato al CNF (Consiglio Nazionale Forense) in data 10 febbraio 2016 una sanzione di 912.536,40 euro per non aver cessato i comportamenti qualificati come restrittivi della concorrenza già sanzionati dal Garante per lo stesso valore con il provvedimento del 22 ottobre 2014, n. 25154.
Con il provvedimento n. 25868 del 10 febbraio 2016, infatti, l’AGCM ha chiarito che la sanzione si riferisce a quanto contenuto nel parere n. 48/2012, con il quale l’Autorità sottolinea che il CNF metteva in pratica “… un’infrazione unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica delle prestazioni professionali”.
L’AGCM nel suo provvedimento si riferiva ad “Amica card”, circuito Internet a pagamento che offre servizi professionali a prezzi scontati riservati agli iscritti. Nella sostanza, dunque, l’Autorità Garante ha stabilito che il CNF non può limitare l’iniziativa dei professionisti che scelgano di utilizzare un canale promozionale online atto a pubblicizzare, oltre ai servizi offerti, anche la convenienza economica della prestazione.
Messo allo strette, il CNF ha tentato di rimediare adottando la delibera di interpretazione autentica del parere n. 48/2012, pubblicata il 23 ottobre 2015, con la quale, però, non risolveva la situazione, trattandosi di provvedimento inefficace, secondo l’AGCM, ad ottemperare quanto sanzionato con il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014. Il Garante, infatti, stabilisce che: “… non può essere considerata una misura ottemperante quanto successivamente deliberato dal CNF in data 23 ottobre 2015, in relazione al parere n. 48/2012 di cui il CNF ha inteso fornire un’interpretazione autentica”.
Tenuto conto di tutto ciò, l’AGCM ha comminato una nuova sanzione, nella misura pari al 10 % del fatturato annuo del CNF (riferito all’anno 2013), pari a 9.125.364 euro (con conseguente importo di euro 912.536,40), che dovrà essere pagata entro 90 giorni.
Si ricorda che il CNF potrà impugnare il provvedimento, entro 60 giorni dalla notifica, avanti il TAR del Lazio, competente ratione materiae, ovvero avanti il Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario da presentarsi entro 120 giorni dalla notifica.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 10 febbraio 2016, n. 25868)
L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha comminato al CNF (Consiglio Nazionale Forense) in data 10 febbraio 2016 una sanzione di 912.536,40 euro per non aver cessato i comportamenti qualificati come restrittivi della concorrenza già sanzionati dal Garante per lo stesso valore con il provvedimento del 22 ottobre 2014, n. 25154.
Con il provvedimento n. 25868 del 10 febbraio 2016, infatti, l’AGCM ha chiarito che la sanzione si riferisce a quanto contenuto nel parere n. 48/2012, con il quale l’Autorità sottolinea che il CNF metteva in pratica “… un’infrazione unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica delle prestazioni professionali”.
L’AGCM nel suo provvedimento si riferiva ad “Amica card”, circuito Internet a pagamento che offre servizi professionali a prezzi scontati riservati agli iscritti. Nella sostanza, dunque, l’Autorità Garante ha stabilito che il CNF non può limitare l’iniziativa dei professionisti che scelgano di utilizzare un canale promozionale online atto a pubblicizzare, oltre ai servizi offerti, anche la convenienza economica della prestazione.
Messo allo strette, il CNF ha tentato di rimediare adottando la delibera di interpretazione autentica del parere n. 48/2012, pubblicata il 23 ottobre 2015, con la quale, però, non risolveva la situazione, trattandosi di provvedimento inefficace, secondo l’AGCM, ad ottemperare quanto sanzionato con il provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014. Il Garante, infatti, stabilisce che: “… non può essere considerata una misura ottemperante quanto successivamente deliberato dal CNF in data 23 ottobre 2015, in relazione al parere n. 48/2012 di cui il CNF ha inteso fornire un’interpretazione autentica”.
Tenuto conto di tutto ciò, l’AGCM ha comminato una nuova sanzione, nella misura pari al 10 % del fatturato annuo del CNF (riferito all’anno 2013), pari a 9.125.364 euro (con conseguente importo di euro 912.536,40), che dovrà essere pagata entro 90 giorni.
Si ricorda che il CNF potrà impugnare il provvedimento, entro 60 giorni dalla notifica, avanti il TAR del Lazio, competente ratione materiae, ovvero avanti il Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario da presentarsi entro 120 giorni dalla notifica.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 10 febbraio 2016, n. 25868)