Omicidio stradale: non sussiste concorso di reati con la fattispecie contravvenzionale di guida in stato d’ebbrezza
La Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante del reato di omicidio stradale e, in applicazione dell’istituto del reato complesso, la fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 Codice della Strada è assorbita in quella delittuosa di omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis Codice Penale.
Il caso in esame
Il giudice dell’udienza preliminare aveva applicato ad un soggetto, imputato dei reati di cui agli articoli 589-bis Codice Penale (“Omicidio stradale”) e 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies Codice della Strada (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”), la pena concordata dalle parti, a norma degli articoli 444 e seguenti Codice Procedura Penale, ritenendo l’assorbimento della fattispecie contravvenzione in quella delittuosa di omicidio stradale.
Avverso la suddetta pronuncia, il procuratore generale presso la Corte d’Appello del luogo aveva proposto ricorso per cassazione, contestando l’operata riqualificazione giuridica più favorevole al reo in assenza dei requisiti richiesti, dovendosi escludere l’ipotizzato assorbimento della contravvenzione nel delitto in assenza di perfetta coincidenza tra le fattispecie ed essendo la consumazione della contravvenzione iniziata prima di quella dell’omicidio.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata, richiamando sinteticamente e facendo proprie le conclusioni adottate dalla stessa Corte di legittimità in altra autorevole pronuncia (sentenza 12 giugno 2018, n. 26857), secondo cui, a seguito della riforma intervenuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41 e dell’introduzione delle nuove fattispecie delittuose di omicidio stradale (articolo 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis Codice Penale), con formulazione letterale diversa da quella previgente, è possibile ravvisare in relazione alle ipotesi criminose summenzionate e quelle previste dall’articolo 186 Codice della Strada lo schema del reato complesso e, conseguentemente, ritenere la fattispecie contravvenzionale assorbita in quelle delittuose.
Ciò in attuazione del generale principio di ne bis in idem – cardine di civiltà giuridica – in base al quale non può essere addebitato ad un unico soggetto uno stesso fatto storico più volte, sia in termini processuali come divieto di un secondo giudizio (articolo 649 Codice Procedura Penale), sia in termini sostanziali, in base alle previsioni di cui agli articoli 84 e 15 Codice Penale, espressione a loro volta dei principi di specialità e di assorbimento.
Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto, enunciando il seguente principio di diritto:
“la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’articolo 186 cod. strada”.
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 144)