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Cassazione Penale: scudo fiscale non applicabile alle società commerciali

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento interpretativo in base al quale le società commerciali non posso beneficiare del cosiddetto “scudo fiscale” introdotto con Decreto Legge n. 78/2009 e convertito con Legge n. 102/2009.

Nel caso di specie, la Procura contestava al ricorrente di aver indicato nella dichiarazione dei redditi, con finalità elusiva, elementi attivi inferiori a quelli effettivi e di aver trasferito su conti esteri la somma di euro 7.000.000, ricavati dalla cessione di due unità immobiliari.

Avverso il decreto probatorio di perquisizione, veniva fatto ricorso presso il Tribunale per il Riesame il quale confermava il provvedimento. Contro detta ordinanza ricorreva in Cassazione, che annullava e rinviava al Tribunale. A seguito dell’ordinanza di quest’ultimo, rigettante nuovamente l’impugnazione, veniva fatto ricorso presso la Suprema Corte.

Il ricorrente lamentava la erronea applicazione della legge e la immotivata mancanza di dichiarazione di improcedibilità, poiché la somma indicata nel capo di imputazione sarebbe risultata scudata per l’intero, se si fossero considerate le somme rimpatriate dagli altri soci della società.

La Corte rigettava il ricorso.

Considerando l'articolo 11 della Legge n. 409, richiamato dalla normativa dello “scudo fiscale”, il giudice di legittimità affermava: “La chiara dizione della norma ha indotto gli interpreti a ritenere che le società commerciali non potessero beneficiare dello “scudo". Tale osservazione già basterebbe per ritenere infondate le tesi sostenute dalla difesa”.

La Corte proseguiva con un chiarimento riguardo alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 ottobre 2009 n. 43/E (la quale ha esteso l’applicabilità dello scudo ai fini tributari) in particolare affermando che “Con tale circolare l'Agenzia delle Entrate ha inteso ampliare l'applicabilità del condono anche alle società commerciali, a condizione che la attività di emersione sia effettuata dal suo dominus”.

Dunque, posto che le circolari non hanno natura normativa e che tale estensione rileva solo ai fini tributari, il giudice di merito correttamente non ha tenuto conto delle somme scudate dai soci e non dal dominus.

(Corte di Cassazione Penale,  Sezione IV, Sentenza 28 ottobre 2013, n. 44003)

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento interpretativo in base al quale le società commerciali non posso beneficiare del cosiddetto “scudo fiscale” introdotto con Decreto Legge n. 78/2009 e convertito con Legge n. 102/2009.


Nel caso di specie, la Procura contestava al ricorrente di aver indicato nella dichiarazione dei redditi, con finalità elusiva, elementi attivi inferiori a quelli effettivi e di aver trasferito su conti esteri la somma di euro 7.000.000, ricavati dalla cessione di due unità immobiliari.

Avverso il decreto probatorio di perquisizione, veniva fatto ricorso presso il Tribunale per il Riesame il quale confermava il provvedimento. Contro detta ordinanza ricorreva in Cassazione, che annullava e rinviava al Tribunale. A seguito dell’ordinanza di quest’ultimo, rigettante nuovamente l’impugnazione, veniva fatto ricorso presso la Suprema Corte.

Il ricorrente lamentava la erronea applicazione della legge e la immotivata mancanza di dichiarazione di improcedibilità, poiché la somma indicata nel capo di imputazione sarebbe risultata scudata per l’intero, se si fossero considerate le somme rimpatriate dagli altri soci della società.

La Corte rigettava il ricorso.

Considerando l'articolo 11 della Legge n. 409, richiamato dalla normativa dello “scudo fiscale”, il giudice di legittimità affermava: “La chiara dizione della norma ha indotto gli interpreti a ritenere che le società commerciali non potessero beneficiare dello “scudo". Tale osservazione già basterebbe per ritenere infondate le tesi sostenute dalla difesa”.

La Corte proseguiva con un chiarimento riguardo alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, 10 ottobre 2009 n. 43/E (la quale ha esteso l’applicabilità dello scudo ai fini tributari) in particolare affermando che “Con tale circolare l'Agenzia delle Entrate ha inteso ampliare l'applicabilità del condono anche alle società commerciali, a condizione che la attività di emersione sia effettuata dal suo dominus”.

Dunque, posto che le circolari non hanno natura normativa e che tale estensione rileva solo ai fini tributari, il giudice di merito correttamente non ha tenuto conto delle somme scudate dai soci e non dal dominus.

(Corte di Cassazione Penale,  Sezione IV, Sentenza 28 ottobre 2013, n. 44003)