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Capo I – Disposizioni generali

Art. 11

Persone giuridiche pubbliche

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche [Codice civile 862], godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [Codice civile 822, 824, 826, 828, 830, 831, 863, 879, 977, 2093, 2501; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 254].

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Art. 12

Persone giuridiche private

[Le associazioni, le fondazioni [Codice civile 14] e le altre istituzioni di carattere privato [Codice civile 863] acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento [Codice civile 15, 33, 41, 2570] concesso con decreto del Presidente della Repubblica [Codice civile 600, 786, 977] .

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 1, 2].]

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Art. 13

Società

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [Codice civile 2200, 2247, 2642; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 99].

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