Art. 11
Persone giuridiche pubbliche
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche [Codice civile 862], godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [Codice civile 822, 824, 826, 828, 830, 831, 863, 879, 977, 2093, 2501; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 254].
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