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Capo I – Disposizioni generali

Art. 769

Definizione

La donazione [preleggi 24] è il contratto [Codice civile 922, 1350, n. 1] col quale, per spirito di liberalità [Codice civile 809], una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione [Codice civile 50, 219, 437, 477, 1872].

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Art. 770

Donazione rimuneratoria

È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione [Codice civile 437, 632, 797, n. 3].

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi [Codice civile 742, 805].

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Art. 771

Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [Codice civile 1348], è nulla rispetto a questi [Codice civile 1419], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [Codice civile 820, 1418, 1472].

Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose [Codice civile 816] e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

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Art. 772

Donazione di prestazioni periodiche

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà. 

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Art. 773

Donazione a più donatari

La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri [Codice civile 674, 676].

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