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Art. 771

Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [Codice civile 1348], è nulla rispetto a questi [Codice civile 1419], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [Codice civile 820, 1418, 1472].

Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose [Codice civile 816] e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

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