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Capo I – Disposizioni generali

Art. 1027

Contenuto del diritto

La servitù prediale [Codice civile 2812] consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità [Codice civile 1028] di un altro fondo appartenente a diverso proprietario [Codice civile 853, 1072, 1350, n. 4, 2643, n. 4].

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Art. 1028

Nozione dell’utilità

L’utilità [Codice civile 1027] può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo [Codice civile 1074].

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Art. 1029

Servitù per vantaggio futuro

È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato.

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Art. 1030

Prestazioni accessorie

Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare [Codice civile 1091], salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti [Codice civile 1069, 1070].

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Art. 1031

Costituzione delle servitù

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente [Codice civile 1032] o volontariamente [Codice civile 853, 1058]. Possono anche essere costituite per usucapione [Codice civile 1061, 1158, 1162] o per destinazione del padre di famiglia [Codice civile 1062].

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