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Art. 1031

Costituzione delle servitù

Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente [Codice civile 1032] o volontariamente [Codice civile 853, 1058]. Possono anche essere costituite per usucapione [Codice civile 1061, 1158, 1162] o per destinazione del padre di famiglia [Codice civile 1062].

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