Capo I – Disposizioni generali
Possesso
Il possesso [preleggi 22] è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale [Codice civile 1066, 1158].
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa [Codice civile 931, 982, 1141].
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Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione [Codice civile 1168].
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione [Codice civile 1140], non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore [Codice civile 1164]. Ciò vale anche per i successori a titolo universale [Codice civile 588, 1146].
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Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
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Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
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Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.
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Possesso di cose fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto [Codice civile 823, 828, 2934].
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio [Codice civile 1168] rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico [Codice civile 822, 824].
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione [Codice civile 1170].
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Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione [Codice civile 456, 460, 1141].
Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti [Codice civile 649].
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Possesso di buona fede
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto [Codice civile 534, 535, 1148, 1150, 1152, 1153, 1155, 1159, 1160, 1161, 1162, 1189, 1415, 1445, 1599, 1994, 2756].
La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.
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