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Capo I – Disposizioni generali

Art. 1140

Possesso

Il possesso [preleggi 22] è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale [Codice civile 1066, 1158].

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa [Codice civile 931, 982, 1141].

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Art. 1141

Mutamento della detenzione in possesso

Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione [Codice civile 1168].

Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione [Codice civile 1140], non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore [Codice civile 1164]. Ciò vale anche per i successori a titolo universale [Codice civile 588, 1146].

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Art. 1142

Presunzione di possesso intermedio

Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

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Art. 1143

Presunzione di possesso anteriore

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

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Art. 1144

Atti di tolleranza

Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

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Art. 1145

Possesso di cose fuori commercio

Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto [Codice civile 823, 828, 2934].

Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio [Codice civile 1168] rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico [Codice civile 822, 824].

Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione [Codice civile 1170].

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Art. 1146

 Successione nel possesso. Accessione del possesso

Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione [Codice civile 456, 460, 1141].

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti [Codice civile 649].

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Art. 1147

Possesso di buona fede

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto [Codice civile 534, 535, 1148, 1150, 1152, 1153, 1155, 1159, 1160, 1161, 1162, 1189, 1415, 1445, 1599, 1994, 2756].

La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

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