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Art. 1145

Possesso di cose fuori commercio

Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto [Codice civile 823, 828, 2934].

Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l’azione di spoglio [Codice civile 1168] rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico [Codice civile 822, 824].

Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l’azione di manutenzione [Codice civile 1170].

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