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Capo I – Disposizioni generali

Art. 1992

Adempimento della prestazione

Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge [Codice civile 2003, 2008, 2021].

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto [Codice civile 1189, 1889, 2006].

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Art. 1993

Eccezioni opponibili

Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.

Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo [Codice civile 2014].

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Art. 1994

Effetti del possesso di buona fede

Chi ha acquistato in buona fede [Codice civile 948, 1147] il possesso [Codice civile 1153, 2003] di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione [Codice civile 2003, 2008, 2022].

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Art. 1995

Trasferimento dei diritti accessori

Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti [Codice civile 2003].

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Art. 1996

Titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo [Codice civile 1527, 1684, 1685, 1691, 1790, 1793, 1860, 1997; Codice della navigazione 463, 961].

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Art. 1997

Efficacia dei vincoli sul credito

Il pegno [Codice civile 2784], il sequestro [Codice di procedura civile 670, 671], il pignoramento [Codice di procedura civile 491] e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo [Codice civile 1996, 2014, 2016, 2024, 2786].

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Art. 1998

Titoli con diritto a premi

Nel caso di usufrutto [Codice civile 978] di titoli di credito [Codice civile 2025] il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo [Codice civile 981].

Il premio è investito a norma dell’articolo 1000.

Nel pegno di titoli di credito [Codice civile 2802] la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo [Codice civile 1533].

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Art. 1999

Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore [Codice civile 2003] possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi [Codice civile 1003, 2021], su richiesta e a spese del possessore [Codice civile 373].

Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell’articolo 2022.

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Art. 2000

Riunione e frazionamento dei titoli

I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

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Art. 2001

Rinvio a disposizioni speciali

Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.

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Art. 2002

Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione [Codice civile 1889].

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