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Art. 1999

Conversione dei titoli

I titoli di credito al portatore [Codice civile 2003] possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi [Codice civile 1003, 2021], su richiesta e a spese del possessore [Codice civile 373].

Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell’articolo 2022.

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