Capo I – Disposizioni preliminari
Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto [Codice civile 1321], da fatto illecito [Codice civile 2043], o da ogni altro atto [Codice civile 662, 1987] o fatto [Codice civile 1890] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico [Codice civile 433, 2028, 2033].
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Carattere patrimoniale della prestazione
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [Codice civile 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore.
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Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa] [Codice civile 1206, 1227, 1337, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 2598, n. 3].
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