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Capo I – Disposizioni preliminari

Art. 1173

Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni derivano da contratto [Codice civile 1321], da fatto illecito [Codice civile 2043], o da ogni altro atto [Codice civile 662, 1987] o fatto [Codice civile 1890] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico [Codice civile 433, 2028, 2033].

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Art. 1174

Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [Codice civile 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore.

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Art. 1175

Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa] [Codice civile 1206, 1227, 1337, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 2598, n. 3].

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