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Art. 1173

Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni derivano da contratto [Codice civile 1321], da fatto illecito [Codice civile 2043], o da ogni altro atto [Codice civile 662, 1987] o fatto [Codice civile 1890] idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico [Codice civile 433, 2028, 2033].

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