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Capo II – Del lavoro domestico

Art. 2240

Norme applicabili

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico [Codice civile 1023, 1916] è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi [Codice civile 2068].

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Art. 2241

Periodo di prova

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni [Codice civile 2096].

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Art. 2242

Vitto, alloggio e assistenza

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio [Codice civile 2121] e, per le infermità di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge [Codice civile 2114].

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Art. 2243

Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio], ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni [Costituzione 36; Codice civile 2109].

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Art. 2244

Recesso

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario [Codice civile 1373] e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

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Art. 2245

Indennità di anzianità

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie [Codice civile 2120].

L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

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Art. 2246

Certificato di lavoro

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato [Codice civile 2124].

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