Art. 2242
Vitto, alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio [Codice civile 2121] e, per le infermità di breve durata, alla cura e all’assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge [Codice civile 2114].
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